Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 3

Denominazione dei corsi.

In vigore dal 4 apr 1963
I corsi d'istruzione teorico-pratica che la Scuola può essere autorizzata a svolgere si distinguono in: 1) corsi di preparazione e di formazione, ai quali possono essere ammessi impiegati anche in prova; 2) corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di integrazione, di specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica. La Scuola può essere altresì autorizzata a tenere corsi speciali di preparazione agli esami per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione ed equiparate e vice direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-3

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