Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo I

Art. 2

Segretario e vice consegnatario-cassiere della Scuola

In vigore dal 4 apr 1963
Un impiegato di ruolo dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e preposto ai servizi di segreteria della Scuola. Un impiegato di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, nominato secondo le norme vigenti e soggetto alla disciplina stabilita in materia, disimpegna le funzioni di vice consegnatario-cassiere della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-2

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