Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 4

Ammissione di uditori ai corsi

In vigore dal 4 apr 1963
Possono essere ammessi a frequentare i corsi, di cui all'articolo precedente Studenti e funzionari, anche stranieri in qualità di uditori purchè senza oneri per l'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-4

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