Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 4
Ammissione di uditori ai corsi
In vigore dal 4 apr 1963
Possono essere ammessi a frequentare i corsi, di cui all'articolo precedente Studenti e funzionari, anche stranieri in qualità di uditori purchè senza oneri per l'Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-4