Art. 9 · Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo II

Art. 9

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Ammissione ai corsi di ufficiali della Guardia di finanza

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, può disporre che i corsi siano fraquentati anche da ufficiali della Guardia di finanza, designati dal Comando generale del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-9