Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo III

Art. 22

Obbligo di alloggiare in convitto

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, determina i corsi per i quali gli impiegati di prima nomina ammessi a frequentarli, hanno l'obbligo di alloggiare in convitto.
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Obbligo di alloggiare in convitto (Art. 22 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni".) — Testo vigente | Portale Normativo