Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo III
Art. 22
Obbligo di alloggiare in convitto
In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, determina i corsi per i quali gli impiegati di prima nomina ammessi a frequentarli, hanno l'obbligo di alloggiare in convitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-22