Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo III

Art. 23

Dispensa dall'obbligo di alloggiare in convitto

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze può dispensare l'impiegato di prima nomina dall'alloggiare in convitto quando sussistano particolari motivi di ordine personale e familiare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-23

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