Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo III
Art. 25
Direzione e servizi amministrativi del convitto.
In vigore dal 4 apr 1963
Alla direzione del convitto ed al servizi amministrativi inerenti al funzionamento del convitto stesso, è preposto un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dritte finanze con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, il quale, nel disimpegno di tali mansioni è coadiuvato dai funzionari ed impiegati in servizio presso la Scuola.
Visto, il Ministro per le finanza
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-25