Art. 1
In vigore dal 4 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, concernente la istituzione della Scuola centrale tributaria, "Ezio Vanoni";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni", allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 66. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rd-1