Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo III
Art. 24
Assegnazione dei posti eventualmente disponibili
In vigore dal 4 apr 1963
I posti di convitto eventualmente disponibili durante la frequenza dei corsi possono essere assegnati, a richiesta, dal Ministro per le finanze anche agli impiegati per i quali non sia stato stabilito obbligo dell'alloggio nel convitto stesso.
Nell'effettuare l'assegnazione dei posti di cui ai comma precedente, si tiene conto della situazione personale dei richiedenti e si ha riguardo - In ordine inverso - alle carriere e alle qualifiche, dando a parità di condizioni, la precedenza nell'ordine, agli impiegati con maggior carico di famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-24