Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310›Capo II
Art. 20
Corresponsione del trattamento economico spettante ai partecipanti ai corsi
In vigore dal 4 apr 1963
Durante il periodo di assegnazione alla Scuola, il trattamento economico di cui all' della legge 29 aprile 1957 n. 310, è corrisposto agli impiegati dagli uffici di provenienza Detti uffici sono tenuti a corrispondere agli impiegati predetti anche gli assegni e le indennità spettanti in modo continuativo al personale di pari categoria e qualifica rimasto in sede, non le indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-20