Art. 22 · Obbligo di alloggiare in convitto
Regolamento di esecuzione della L. 29 aprile 1957, n. 310Capo III

Art. 22

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Obbligo di alloggiare in convitto

In vigore dal 4 apr 1963
Il Ministro per le finanze, sentito il direttore della Scuola, determina i corsi per i quali gli impiegati di prima nomina ammessi a frequentarli, hanno l'obbligo di alloggiare in convitto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;2039#art-rde-22