Art. 6

Abrogazione

In vigore dal 30 ott 1962
Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali. Sono abrogati gli articoli 23 e 24 e il secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-6

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