Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 ott 1962
Al primo concorso a posti di vice ragioniere economo, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado diverso da quello indicato nel precedente e che abbiano prestato, in virtù di formale provvedimento, lodevole servizio non di ruolo, per almeno due anni, negli educandati femminili dello Stato, anteriormente alla data suddetta, in qualità di impiegati addetti ai servizi di economato, o di cassa o di segreteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-5