Art. 2
Prove del concorso
In vigore dal 30 ott 1962
Gli esami previsti dall' constano di due prove scritte e di un orale.
Le prove scritte consistono, rispettivamente:
1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale;
2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna.
La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.
Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova.
La prova orale verte sui seguenti argomenti:
1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;
2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilità di Stato - Regolamento di contabilità dei convitti nazionali;
3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi;
I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-2