Art. 2

Prove del concorso

In vigore dal 30 ott 1962
Gli esami previsti dall' constano di due prove scritte e di un orale. Le prove scritte consistono, rispettivamente: 1) nello svolgimento di un tema di ragioneria generale; 2) nello svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza. Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova. La prova orale verte sui seguenti argomenti: 1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; 2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilità di Stato - Regolamento di contabilità dei convitti nazionali; 3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: servizi centrali e periferici; corpi consultivi; I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-2

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