Art. 7
Rinvio
In vigore dal 30 ott 1962
Per quanto non previsto nel presente decreto si osservano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli:
BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-7