Art. 3
Ripartizione del punteggio
In vigore dal 30 ott 1962
La Commissione esaminatrice del concorso dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.
La media dei punti riportati nelle prove scritte si esprime in decimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale s'intende superata qualora il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva si esprime in ventesimi ed è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-3