Art. 4
Commissione esaminatrice
In vigore dal 30 ott 1962
La Commissione esaminatrice del concorso è composta:
da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;
da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-4