Art. 1

Nomina

In vigore dal 6 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, istituitiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Nomina La nomina in prova a vice ragioniere economo nel ruolo della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 - salvo le deroghe al limite massimo di età stabilite da leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 22 maggio 1973, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella, parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-27;1437#art-1

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