Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo II
Art. 7
In vigore dal 27 giu 1962
Presso l'Università prestano servizio, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche dei vari insegnamenti o Istituti, assistenti e lettori, di ruolo, incaricati e straordinari.
La ripartizione degli assistenti straordinari tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facoltà è determinata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentite le Facoltà interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-7