Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo II
Art. 6
In vigore dal 27 giu 1962
Con deliberazione del competente Consiglio di Facoltà, per ogni insegnamento ufficiale, possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, corsi di esercitazioni da svolgersi dai titolari o dagli assistenti presso gli Istituti scientifici universitari ai quali il singolo insegnamento fa capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-6