Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo II

Art. 4

In vigore dal 27 giu 1962
Ogni Facoltà o Scuola di perfezionamento o di specializzazione comprende gli insegnamenti specificati nei titoli seguenti per i diversi corsi di laurea e di diploma. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di ciascuna Facoltà determina, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, quali tra gli insegnamenti complementari previsti dal rispettivo ordine degli studi debbano essere effettivamente impartiti nell'anno accademico successivo. Di tale determinazione deve essere data tempestiva notizia nell'albo universitario o con altre forme di pubblicità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-4

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