Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 27 giu 1962
A ciascuna Facoltà sono annessi gli Istituti scientifici o Seminari e le Scuole di perfezionamento e di specializzazione.
Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni ed iniziative opportune.
Le Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i laureati all'attività scientifica nella disciplina o gruppo di discipline cui si intitolano. Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre i laureati ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo di esercizio professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-2