Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo II
Art. 10
In vigore dal 27 giu 1962
I rettori, i presidi delle Facoltà e i direttori degli Istituti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accordare a persone, non aventi la qualità di professori dell'Università, di tenervi conferenze, purchè si tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre Università. Essi possono, inoltre, sentito il Senato accademico, invitare a tenervi conferenze persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee allo insegnamento universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-10