Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo III
Art. 12
In vigore dal 27 giu 1962
Gli Istituti hanno ciascuno una propria dotazione sul bilancio dell'Università, determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione su proposta delle rispettive Facoltà.
Potranno aversi inoltre assegnazioni suppletive da parte di eliti o privati con destinazione specifica ad uno o più Istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-12