Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo III

Art. 16

In vigore dal 27 giu 1962
Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione può essere sospeso ed escluso dalla frequenza per ordine del direttore, sentito il preside della Facoltà. A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi il direttore rispettivo può rilasciare un attestato, vistato dal rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti. Inoltre i direttori degli Istituti ed i professori di materie che non facciano capo a singoli Istituti, possono rilasciare alla Segreteria attestazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali attestazioni la Segreteria rilascia i relativi certificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo