Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo III
Art. 16
In vigore dal 27 giu 1962
Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione può essere sospeso ed escluso dalla frequenza per ordine del direttore, sentito il preside della Facoltà.
A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi il direttore rispettivo può rilasciare un attestato, vistato dal rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.
Inoltre i direttori degli Istituti ed i professori di materie che non facciano capo a singoli Istituti, possono rilasciare alla Segreteria attestazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali attestazioni la Segreteria rilascia i relativi certificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-16