Statuto dell'Universita' degli studi di TriesteCapo IV

Art. 18

In vigore dal 27 giu 1962
La frequenza degli studenti ai corsi d'insegnamento ed alle esercitazioni che ne fanno parte integrante, è obbligatoria. I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La Segreteria è tenuta a comunicare ai professori entro il 31 dicembre l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi. La frequenza ai corsi è comprovata dall'attestazione del professori sul libretto d'iscrizione, salvo che le singole Facoltà dispongano diversamente. A tal fine, quando occorra, gli studenti debbono presentare il libretto ai professori, per la firma d'iscrizione, entro il mese di dicembre e, per la firma di frequenza, entro la prima decade del mese di maggio di ciascun anno accademico. Lo Studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-18

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