Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste›Capo III
Art. 11
In vigore dal 27 giu 1962
I singoli Istituti e Seminari delle Facoltà sono diretti di regola da un professore di ruolo, nominato dal rettore su designazione del competente Consiglio di Facoltà, espressa a scrutinio segreto, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per in triennio contemporaneamente per tutti i direttori e può essere successivamente confermata.
Se manchino professori di ruolo, che facciano capo all'Istituto, la direzione dello stesso è affidata ad un professore incaricato per la durata di un anno.
Quando se ne ravvisi la necessità, la direzione dell'istituto potrà essere affidata a un Collegio di professori della Facoltà, designati con deliberazione motivata della stessa Facoltà e del Senato accademico.
Il direttore è assistito, per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto, da un Consiglio direttivo, composto dai professori di ruolo delle materie comprese nella sfera di attività dell'istituto.
Del Consiglio fanno anche parte, con voto consultivo, i professori incaricati degli insegnamenti facenti capo all'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1836#art-sdu-11