Art. 8

In vigore dal 25 ott 1961
Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o che viene licenziato per i motivi di cui alle lettere 6), c) e d) dell'articolo precedente, spetta una indennità pari a tante mensilità dell'assegno indicato nel contratto per quanti sono gli anni o frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in base al contratto stesso. Al personale licenziato per i motivi di cui alla lettera a) del precedente articolo non spetta alcuna indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-8

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