Art. 10

In vigore dal 25 ott 1961
Al personale a contratto assunto in Italia spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal luogo di imbarco in Italia al luogo di sbarco in Somalia, non oltre il costo del biglietto relativo alla prima classe per il personale della categoria A e alla seconda classe o classe turistica per il personale delle altre categorie. Al personale proveniente dall'estero, il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma precedente può essere effettuato soltanto nel limite massimo di quelle occorrenti per raggiungere la Somalia dall'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-10

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