Art. 6

In vigore dal 25 ott 1961
L'impiegato che prima della scadenza del contratto intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di non meno di mesi tre. L'Amministrazione ha tuttavia la facoltà di trattenere l'impiegato in servizio per un ulteriore periodo di tre mesi dalla scadenza del termine indicato nel preavviso e, se trattasi di insegnante, fino alla fine dell'anno scolastico. L'abbandono del servizio senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente produce la perdita di qualsiasi diritto attribuitogli dalle presenti norme.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-6

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