Art. 3
In vigore dal 25 ott 1961
Gli aspiranti all'impiego a contratto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non minore di 25 anni, nè maggiore di 60;
b) sana e robusta costituzione fisica, senza imperfezioni fisiche tali da pregiudicarne il rendimento; l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la idoneità fisica al servizio in Somalia;
c) buona condotta, morale;
d) qualificazione professionale necessaria per il disimpegno delle mansioni cui debbono essere addetti e titolo di studio, ove richiesto
e) avere soddisfatto gli obblighi militari, ove ad essi soggetti.
Il giudizio dell'Amministrazione sull'idoneità alla assunzione è insindacabile.
Gli aspiranti stessi devono inoltre dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia.
Essi devono anche dichiarare di astenersi da ogni attività comunque incompatibile con le loro funzioni e di non esercitare se non previa espressa autorizzazione, la libera professione e qualunque altra attività remunerata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-3