Art. 5
In vigore dal 25 ott 1961
Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto senza che sia intervenuta da parte; dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, non dà diritto alla rinnovazione medesima, ma consente all'impiegato di beneficiare del trattamento ad esso spettante in base al contratto fino alla data di effettiva cessazione del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-5