Art. 1

In vigore dal 25 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica alla Somalia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . In applicazione dell' della legge 9 marzo 1961, n. 157, sulla assistenza tecnica alla Somalia, e limitatamente agli scopi in esso indicati, il Ministero degli affari esteri può assumere personale amministrativo e tecnico a contratto di diritto privato ed a tempo determinato, secondo le norme del presente decreto, nel contingente massimo di 155 unità. I contratti di cui al comma precedente verranno stipulati a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, o a Mogadiscio, presso l'Ambasciata d'Italia per delega del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-1

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