Art. 1
In vigore dal 25 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica alla Somalia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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In applicazione dell' della legge 9 marzo 1961, n. 157, sulla assistenza tecnica alla Somalia, e limitatamente agli scopi in esso indicati, il Ministero degli affari esteri può assumere personale amministrativo e tecnico a contratto di diritto privato ed a tempo determinato, secondo le norme del presente decreto, nel contingente massimo di 155 unità.
I contratti di cui al comma precedente verranno stipulati a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, o a Mogadiscio, presso l'Ambasciata d'Italia per delega del Ministero degli affari esteri.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-1