Art. 12

In vigore dal 25 ott 1961
Nei casi di cessazione dal servizio per scadenza del contratto o per motivi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente , al personale a contratto spetta il rimborso delle spese di viaggio per sè e per la famiglia dal luogo di imbarco in Somalia al luogo di sbarco in Italia o all'estero con le modalità stabilite nel precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-12

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