Art. 13
In vigore dal 25 ott 1961
Al personale a contratto spetta un congedo annuo di 30 giorni.
Il periodo di congedo deve essere usufruito entro la data di scadenza del contratto.
Può tuttavia, essere consentito il cumulo del congedo per un biennio compatibilmente con le esigenze del servizio.
All'impiegato, anche se assunto in Somalia, che trascorre il congedo in Italia, sono concessi venti giorni per il viaggio di andata e ritorno.
Se il congedo viene fruito all'estero sono aggiunti al periodo di congedo i giorni effettivamente impiegati per il viaggio di andata e ritorno, fino al massimo di giorni venti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-13