Art. 16

In vigore dal 25 ott 1961
All'impiegato a contratto, all'atto della stipulazione del contratto stesso, è attribuito un assegno forfettario lordo mensile, determinato anche in relazione ai carichi familiari, nei seguenti limiti: per la categoria. A: da L. 200.000 a L. 300.000; per la categoria B: da L. 150.000 a L. 200.000; per le categorie C e D: da L. 100.000 a L. 150.000. Detto assegno, per il personale proveniente dall'Italia o dall'estero, decorre dalla data di arrivo in Somalia e viene pagato posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti. Con contratto di diritto privato ed a tempo determinato potrà essere assunto personale altamente qualificato, nel limite massimo di dieci unità, per lo espletamento di incarichi o funzioni che richiedano particolare competenza. L'assegno mensile per tale personale sarà stabilito caso, per caso dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro. Per ogni unità assunta in virtù del precedente comma dovranno essere lasciati scoperti tre posti nel contingente fissato a termini del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-16

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