Art. 19

In vigore dal 25 ott 1961
Nel caso di morte dell'impiegato a contratto spetta agli aventi diritto una indennità secondo quanto stabilito nel primo comma dell'. Qualora la morte sia avvenuta per cause di servizio spetta inoltre agli aventi diritto un'indennità pari a due mensilità dell'assegno indicato nel contratto dello impiegato deceduto. In tutti i casi ai familiari che erano conviventi e a carico dell'impiegato deceduto è applicabile il disposto dell'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 132. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-19

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