Art. 7

In vigore dal 12 dic 1961
Decorso il termine di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, gli Atenei invieranno agli Ordini professionali competenti gli elenchi distinti per professione, degli abilitati provvisori che nomi abbiano presentato domanda di concessione della abilitazione definitiva, ai fini della loro cancellazione dall'albo. Gli stessi elenchi saranno inviati, in triplice copia, al Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-7

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