Art. 8

In vigore dal 12 dic 1961
Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TAVIANI - GONELLA - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961 Atti del governo, registro n. 142, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo