Art. 8
In vigore dal 12 dic 1961
Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TAVIANI - GONELLA - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1961
Atti del governo, registro n. 142, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-8