Art. 6
In vigore dal 12 dic 1961
Qualora l'interessato non presenti, nel termine di cui al precedente , ricorso al Ministero contro la decisione negativa della Commissione, il presidente di questa, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso, ne informerà l'Ordine professionale presso cui il predetto risulti iscritto, per la conseguente immediata cancellazione dall'albo.
Similmente il Ministero, qualora rigetti il ricorso avverso la decisione negativa della Commissione, ne informerà l'Ordine al medesimo fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-6