Art. 2
In vigore dal 12 dic 1961
Coloro che, avendo ottenuto nomine ed impieghi nella Amministrazione statale in seguito a concorsi cui siano stati ammessi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, sono abilitati alla professione in via definitiva, possono ottenere il diploma rivolgendone domanda all'Ateneo presso il quale conseguirono la laurea e l'abilitazione provvisoria.
Alla domanda dovranno allegare un certificato della Amministrazione attestante la nomina e la ricevuta di versamento della tassa di cui al secondo comma dello della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-2