Art. 4
In vigore dal 12 dic 1961
Dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la proposizione al Ministero della pubblica istruzione del ricorso previsto dall', ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Il ricorso dovrà essere presentato alla segreteria della Commissione locale, la quale entro i quindici giorni successivi lo trasmetterà, con le sue controdeduzioni, al Ministero della pubblica istruzione, unendovi anche il fascicolo personale del ricorrente e copie delle deliberazioni della Commissione e della Sottocommissione che hanno preso in esame la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-4