Art. 3

In vigore dal 12 dic 1961
Le decisioni delle Commissioni sulle domande di conversione in definitive delle abilitazioni provvisorie, saranno, a cura dei presidenti, comunicate agli interessati non oltre quindici giorni dalla loro adozione e, se positive, anche all'Ordine professionale presso il quale l'abilitato risulti iscritto. Ogni bimestre le Segreterie degli atenei trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione l'elenco, distinto per professioni, dei candidati cui sia stata concessa e di quelli cui sia stata negata l'abilitazione definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-3

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