Art. 5

In vigore dal 12 dic 1961
La decisione del Ministero sul ricorso verrà, entro un mese dalla comunicazione del parere di cui all', ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, comunicata all'interessato ed alla Commissione locale, la quale, se il ricorso sia, stato accolto, provvederà entro lo stesso termine a comunicare all'Ordine professionale competente la concessione dell'abilitazione definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-03;1197#art-5

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