CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 17
In vigore dal 13 apr 1961
Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica, la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall'autorità prefettizia, il lavoratore ò tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 21 ore consecutive.
Veriticandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale prevista dall'.
Per orario eccedente le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria, maggiorata come sopra più una maggiorazione aggiuntiva del 20%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-17