CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 22
In vigore dal 13 apr 1961
Il periodo di ferie spettante ad ogni lavoratore, sia direttore che collaboratore, resta così fissato:
fino al sesto anno incluso, di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 20;
dal settimo al dodicesimo anno incluso, di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 25;
oltre il dodicesimo anno di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni 30.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-22