CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 23
In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di ferie spetta ai farmacista lavoratore la corresponsione della normale retribuzione percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-23