CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 27
In vigore dal 13 apr 1961
Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore a 5 giorni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-27