CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 27

In vigore dal 13 apr 1961
Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sopravvenga una malattia della durata superiore a 5 giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-27

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