CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 25
In vigore dal 13 apr 1961
Per un periodo di servizio inferiore all'anno e nei soli casi di licenziamento, le ferie non godute devono essere pagate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-25