CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 20

In vigore dal 13 apr 1961
Nel corso di ogni anno, il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e, normalmente, in modo continuativo o, se frazionato, in non più di tre periodi. I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia e in relazione al turno di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall'Ordine dei farmacisti, previo nulla osta dell'autorità prefettizia. Durante il periodo delle ferie è vietato al lavoratore di prestare servizio presso altre farmacie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-20

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